L’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile e il D.M. 54/2020.
Assicurazione RCA: istituto del contratto e natura obbligatoria
L’art. 193 C. d. S. prescrive che i veicoli a motore, per poter circolare, devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (R.C.A.)
L’Obbligo a contrarre per le imprese di assicurazione in Italia
L’obbligo di contrarre imposto a tutte le imprese di assicurazioni che offrono, sul territorio italiano, la responsabilità civile auto, è finalizzato, non solo, a garantire un adeguato risarcimento alle vittime degli incidenti stradali, ma anche, a tutelare i contraenti, nella loro qualità di consumatori, contro le discriminazioni in materia di accesso all’assicurazione r. c auto e di libertà di circolazione.
le compagnie assicurative italiane sono sostanzialmente obbligate a stipulare un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile per l’auto, senza alcuna discriminazione territoriale, di età o di provenienza assicurativa.
In altri termini, una compagnia non può legittimamente rifiutarsi di contrarre una polizza r.c auto perché il potenziale cliente è troppo giovane/anziano, perché proviene da zone d’Italia a maggiore incidenza di sinistri o ancora perché è un ex cliente di altra compagnia assicurativa concorrente oppure perché porta con sé una classe di bonus / malus non positiva.
Alcune Compagnie operanti nel mercato nazionale , hanno predisposto allora un sistema di emissione dei contratti molto articolato e difficoltoso, ossia giustamente richiedono una serie impressionante di documenti arrivando a chiedere al potenziale assicurato anche il certificato di residenza.
Tale richiesta non è di per sé vietata, ma rende vana tutta l’enorme impegno , sforzo ed investimento di digitalizzazione del settore, nel Nostro paese infatti, già dal 2007, con la dematerializzazione della documentazione cartacea, si è posto in capo all’assicuratore l’obbligo di tenere delle banche dati, onde poter quotare rapidamente il rischio.
Di fatto queste compagnie selezionano i rischi aggirando l’obbligo a contrarre, dilatando i tempi di emissione polizza non fornendo una rapida quotazione e possibilità conseguente di contrarre l’assicurazione.
Pertanto, tirando le fila del discorso, una compagnia assicurativa non può rifiutarsi di emettere una polizza, con atteggiamenti dilatori e discriminatori sulla base della provenienza del cliente, il suo livello di rischio, la sua età o altri elementi ulteriori, ma solo svolgere un rapido check formale.
Tale comportamento evasivo provoca così un danno economico rilevante sia agli assicurati, utenti, ma sopratutto agli operatori del settore quali broker e a tutti i tipi di operatori del settore, che si vedono impediti nel fornire il servizio obbligatorio per legge.
Si ipotizza a questo punto la possibilità di poter agire, per via giudiziaria, ad esempio con class action, e con cause sia civili che penali sia contro le compagnie , sia contro gli enti preposti al controllo e vigilanza.
Auspico che l’Ente di Vigilanza, visto l’evolversi della legislazione im materia di protezione dei diritti dei consumatori, essendo preposto a tale compita si attivi perché questi comportamenti contro la legge vengano fatti cessare, quanto prima.
Giovanni De Ficchy
Giornalista esperto in materia Assicurativa